Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 79

In vigore dal 14 dic 1933
I miglioramenti, pei quali i possessori avessero omesso di presentare la denunzia preventiva, di cui all'articolo precedente, potranno essere denunciati anche dopo che siano state eseguite le relative operazioni di bonifica e miglioria; ma delle denunzie sarà tenuto conto solamente se ed in quanto i periti catastali possano, in base ad esse, riconoscere in modo non dubbio, lo stato dei terreni anteriore ai miglioramenti e la data di questi. Tali denunzie debbono essere fatte nelle forme indicate nell'articolo precedente e possono contenere inoltre quelle altre indicazioni o prove che i possessori credano di aggiungere nel loro interesse. L'ultimo termine utile per la presentazione delle denunzie tardive dei miglioramenti, è quello stabilito dagli per la presentazione dei reclami sui risultati del classamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-79

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