Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 82

In vigore dal 14 dic 1933
Le denuncie vengono trasmesse al competente Ufficio catastale affinché dai periti catastali, premesse le occorrenti indagini, siano prese in considerazione all'atto del classamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-82

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