Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 7

In vigore dal 14 dic 1933
Per l'adempimento di quanto è disposto dai precedenti articoli, il Governatore di Roma e i Podestà, ognuno pel suo comune, formano entro un mese dall'invito che ne ricevono dal Prefetto, l'elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese le donne, nel numero determinato dall' del Testo unico. Il detto elenco viene pubblicato e tenuto affisso all'albo del comune per 15 giorni consecutivi, durante i quali è ammesso reclamo alla Giunta provinciale amministrativa che deve decidere entro i successivi 30 giorni. Nel caso di ritardo da parte della Giunta provinciale amministrativa, decide il Prefetto. Queste decisioni sono inappellabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-7

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