Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 9
In vigore dal 14 dic 1933
I maggiori contribuenti possono farsi rappresentare anche con semplice delegazione stesa sulla lettera di convocazione con la firma autenticata dal Governatore di Roma o dal Podestà.
Tale delegazione non può essere fatta a chi ha già voto per diritto proprio, e nessuno può assumere più di una delegazione.
Nessuno può avere più di un voto.
Chi avendo già voto per diritto proprio ha, inoltre, la rappresentanza di alcuno dei maggiori contribuenti, deve delegarli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-9