Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 4

In vigore dal 14 dic 1933
Nel comune di Roma i componenti la Commissione censuaria comunale sono fissati nel numero di cinque effettivi e due supplenti. Negli altri comuni le Commissioni censuarie si compongono di tre o di cinque membri effettivi e di due supplenti, e la determinazione del numero di detti componenti è attribuita al Prefetto, sentito l'Intendente di finanza;
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-4

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