Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 3

In vigore dal 14 dic 1933
I lavori per la formazione del catasto sono eseguiti sotto la direzione di appositi uffici, di cui il numero e la denominazione sono stabiliti con decreto Reale. Quando sia possibile in taluna provincia, senza nuocere alla regolarità e speditezza delle operazioni, la direzione di queste potrà, con decreto del Ministro delle Finanze, essere affidata agli Uffici tecnici di Finanza.
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