Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 5

In vigore dal 14 dic 1933
I componenti le Commissioni censuarie comunali sono così scelti. Uno dei membri effettivi è nominato dal Ministro delle Finanze, pel comune di Roma e dal Prefetto della provincia per gli altri comuni. La nomina della metà dei membri effettivi residui e di uno dei supplenti spetta al Governatore pel comune di Roma, ed al Podestà per gli altri comuni. I rimanenti membri effettivi e supplenti, sono eletti dai maggiori contribuenti di cui all' del Testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572. In tutti gli articoli del presente Regolamento, nei quali viene fatto cenno al Testo unico, si intende riferirsi al Testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-5

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