Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 10
In vigore dal 14 dic 1933
Il Governatore di Roma ed i Podestà pubblicano i nomi degli eletti, notificano agli stessi la loro nomina e li convocano entro un mese per l'elezione del Presidente, facendo espressa menzione delle disposizioni contenute negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-10