Capo III

Art. 21

In vigore dal 16 lug 1933
Gli orfani, che si separassero dalla vedova posteriormente alla concessione della pensione vedovile, devono presentare domanda di pensione, allegandovi un atto giudiziale di notorietà o un certificato municipale, dal quale risulti che essi vivono separati dalla vedova. Dallo stesso atto deve risultare il giorno in cui avvenne la separazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-21

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