Capo III
Art. 16
In vigore dal 16 lug 1933
Per quanto concerne i diritti inerenti all'assicurazione facoltativa, se il salariato vi sia stato iscritto in forza di legge o di regolamento, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale chiuderà il conto individuale e la rendita relativa sarà integralmente detratta dalla pensione di Stato, salvo il disposto del successivo comma.
Nei casi in cui il salariato, che, per legge, avrebbe dovuto essere iscritto all'assicurazione facoltativa nel ruolo della mutualità, sia stato invece iscritto nel ruolo dei contributi riservati, sarà effettuata la detrazione - a norma di legge - come se il salariato fosse stato iscritto nel ruolo della mutualità, apponendo nel decreto Ministeriale di concessione la seguente avvertenza:
«La quota a carico dello Stato corrisponde alla differenza fra la pensione integrale e il totale della pensione che sarebbe spettata al concessionario, qualora fosse stato iscritto nei ruoli della mutualità dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e della rendita di L.... per assicurazione obbligatoria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-16