Capo III

Art. 17

In vigore dal 16 lug 1933
Quando la liquidazione della pensione di Stato avvenga prima che il salariato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, l'amministrazione competente trasmette all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale una copia del decreto di liquidazione, registrato alla Corte dei conti, per gli adempimenti cui l'Istituto medesimo è tenuto per legge.
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