Capo III

Art. 12

In vigore dal 16 lug 1933
Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito fra lo Stato ed uno o più istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ciascun istituto determina contabilmente la quota a suo carico secondo le proprie leggi, comunicandone l'importo al Ministero competente a provvedere al conferimento del trattamento di quiescenza complessivo e al riparto fra lo Stato e la Direzione generale predetta. La comunicazione, di cui al comma precedente è fatta di iniziativa della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, se l'impiegato sia cessato definitivamente dal servizio mentre era iscritto ad uno degli istituti di previdenza da essa amministrati; è fatta, invece, su richiesta dell'Amministrazione competente alla liquidazione, in tutti gli altri casi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-12

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