Capo III

Art. 15

In vigore dal 16 lug 1933
Nei casi in cui la data di decorrenza della pensione di Stato non coincida con quella dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e quando, pur coincidendo le due date, il salariato abbia servizi con assicurazione obbligatoria non resi allo Stato, oppure il servizio statale con assicurazione obbligatoria non sia, in tutto o in parte, valutabile per la pensione di Stato, si deduce dalla pensione di Stato - a norma di legge - la quota teorica della pensione di invalidità e vecchiaia, apponendo nel decreto la seguente avvertenza: «Dalla data del compimento del 65° anno di età da parte del concessionario, o prima, nei casi contemplati dall' del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, il Tesoro deduca dalla pensione statale la quota-parte della pensione di invalidità e vecchiaia in L...., liquidata a norma degli e seguenti del decreto stesso». La stessa avvertenza è apposta nel ruolo di pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-15

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