Art. 15
Capo III

Art. 15

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In vigore dal 16 lug 1933
Nei casi in cui la data di decorrenza della pensione di Stato non coincida con quella dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e quando, pur coincidendo le due date, il salariato abbia servizi con assicurazione obbligatoria non resi allo Stato, oppure il servizio statale con assicurazione obbligatoria non sia, in tutto o in parte, valutabile per la pensione di Stato, si deduce dalla pensione di Stato - a norma di legge - la quota teorica della pensione di invalidità e vecchiaia, apponendo nel decreto la seguente avvertenza: «Dalla data del compimento del 65° anno di età da parte del concessionario, o prima, nei casi contemplati dall' del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, il Tesoro deduca dalla pensione statale la quota-parte della pensione di invalidità e vecchiaia in L...., liquidata a norma degli e seguenti del decreto stesso». La stessa avvertenza è apposta nel ruolo di pagamento.
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