Capo III

Art. 20

In vigore dal 16 lug 1933
Gli orfani di madre, morta in godimento di pensione di riversibilità, devono produrre, insieme con la domanda e con i documenti di cui all'articolo precedente, l'estratto dell'atto di morte della madre e un certificato municipale, o un atto giudiziale di notorietà, dal quale risulti la situazione della famiglia al giorno della morte della madre. Nel caso di orfani che chiedano la pensione per passaggio ad altre nozze della vedova pensionata, occorre presentare l'atto del nuovo matrimonio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-20

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