Capo III

Art. 23

In vigore dal 16 lug 1933
In tutti i casi di liquidazione a favore di orfani soli o separati dalla vedova, deve essere prodotta la prova della rappresentanza legale. La stessa prova deve essere prodotta per i dementi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-23

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