Capo IV
Art. 28
In vigore dal 16 lug 1933
Sulla istanza per pensione privilegiata l'Amministrazione procede agli accertamenti prescritti, per stabilire se sussista la causa di servizio, e, nei casi di invalidità, a quale categoria debba ascriversi l'infermità con le norme fissate nei regolamenti sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali.
Per accertare se sussista il disagio economico voluto dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata degli ascendenti o collaterali, l'Amministrazione assumerà informazioni a mezzo della Polizia tributaria, e, occorrendo, dell'Arma dei Reali Carabinieri, degli uffici di pubblica sicurezza, delle Regie prefetture e delle autorità municipali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-28