Art. 28
Capo IV

Art. 28

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In vigore dal 16 lug 1933
Sulla istanza per pensione privilegiata l'Amministrazione procede agli accertamenti prescritti, per stabilire se sussista la causa di servizio, e, nei casi di invalidità, a quale categoria debba ascriversi l'infermità con le norme fissate nei regolamenti sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali. Per accertare se sussista il disagio economico voluto dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata degli ascendenti o collaterali, l'Amministrazione assumerà informazioni a mezzo della Polizia tributaria, e, occorrendo, dell'Arma dei Reali Carabinieri, degli uffici di pubblica sicurezza, delle Regie prefetture e delle autorità municipali.
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