Capo IV
Art. 26
In vigore dal 16 lug 1933
L'impiegato, che ritenga di aver diritto a trattamento privilegiato, deve produrre apposita istanza all'Amministrazione competente, indicando i motivi sui quali è fondata la richiesta e tutte quelle circostanze di fatto, che, comunque, possano concorrere a facilitare gli accertamenti prescritti.
Eguale istanza motivata e circostanziata devono produrre le famiglie degli impiegati morti in servizio, quando ritengano che la morte sia dovuta a causa di servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-26