Capo IV

Art. 26

In vigore dal 16 lug 1933
L'impiegato, che ritenga di aver diritto a trattamento privilegiato, deve produrre apposita istanza all'Amministrazione competente, indicando i motivi sui quali è fondata la richiesta e tutte quelle circostanze di fatto, che, comunque, possano concorrere a facilitare gli accertamenti prescritti. Eguale istanza motivata e circostanziata devono produrre le famiglie degli impiegati morti in servizio, quando ritengano che la morte sia dovuta a causa di servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo