Capo IV

Art. 29

In vigore dal 12 set 1954
Le funzioni di segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sono esercitate da un referendario della Corte dei conti coadiuvato da due segretari aggiunti scelti tra i magistrati della Corte stessa o tra i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione dello Stato di grado non inferiore al settimo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-29

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