Capo III
Art. 10
In vigore dal 16 lug 1933
Il decreto relativo alla cessazione dal servizio e quello concernente il trattamento definitivo di quiescenza, devono essere, di regola, trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti, per la prescritta registrazione.
È trasmesso nello stesso tempo alla Corte dei conti, per il riscontro e la registrazione, il ruolo di pagamento della pensione definitiva od altro assegno continuativo, sul quale la Ragioneria centrale presso il Ministero avrà apposto un numero progressivo e il numero del decreto di concessione.
Il ruolo di pagamento della pensione provvisoria è comunicato alla Corte dei conti agli effetti del riscontro consuntivo.
L'Amministrazione può provvedere alla concessione del trattamento definitivo o provvisorio, anche con lo stesso decreto Ministeriale che dispone la cessazione dal servizio.
In tal caso il decreto deve contenere le indicazioni prescritte dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-10