Capo III

Art. 8

In vigore dal 16 lug 1933
Se al momento della cessazione dal servizio o della morte dell'impiegato, non risulti sufficiente la documentazione di tutti i servizi resi o di eventuali aumenti di favore, si liquida, in via provvisoria, la pensione spettante, diretta o indiretta, in base ai soli servizi accertati, con riserva di adottare il provvedimento definitivo non appena completata la documentazione. Nello stesso modo si provvede quando il decreto di liquidazione definitiva non possa aver corso immediato.
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