Capo III
Art. 21
21 / 69In vigore dal 16 lug 1933
Gli orfani, che si separassero dalla vedova posteriormente alla concessione della pensione vedovile, devono presentare domanda di pensione, allegandovi un atto giudiziale di notorietà o un certificato municipale, dal quale risulti che essi vivono separati dalla vedova. Dallo stesso atto deve risultare il giorno in cui avvenne la separazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-21