Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo II
Art. 159
(Art. 161 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-159