Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo III
Art. 164
(Art. 166 T. U. 1926).
In vigore dal 8 lug 1956
Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.
Sono altresì denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.
La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-164