Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo II
Art. 162
(Art. 164 T. U. 1926).
In vigore dal 9 giu 1963
I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.
I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorità predetta.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale 24 - 30 maggio 1963 n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 08/06/1963, n. 153) ha dichiarato "in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione: a) l'illegittimita' delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 162 della legge di pubblica sicurezza e nella parte del primo comma dell'articolo stesso la' dove e' detto "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-162