Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo II
Art. 163
(Art. 165 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.
Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.
La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-163