Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo II
Art. 158
(Art. 160 T. U. 1926).
In vigore dal 22 mar 1959
Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a L. 20.000.
In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da L. 2000 a 6000.
È autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, e' concessa amnistia". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto per i fatti commessi fino a tutto il 24 settembre 1934.
- La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 18 marzo 1959, n. 19 (in G.U. 1ª s.s. 21/03/1959, n. 70) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale del primo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 13 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 16 della Costituzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-158