Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VI›Capo I
Art. 155
(Art. 156 T. U. 1926).
In vigore dal 13 set 1977
I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.
Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.
44a
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 16) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa ai "provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-155