Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo III
Art. 168
(Art. 170 T. U. 1926).
In vigore dal 8 lug 1956
Il termine a comparire non è minore di giorni tre nè maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.
Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità; della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.
Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per l'irreperibilità del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-168