Art. 159 · (Art. 161 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo II

Art. 159

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(Art. 161 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.
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