Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo II
Art. 159
41 / 234(Art. 161 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-159