Titolo II
Art. 56
In vigore dal 16 giu 1931
Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, è applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla misura di sicurezza è dal codice condizionata alla qualità o alla quantità della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo a ciò che queste norme dispongono rispetto alle pene che non hanno riscontro nell' del codice penale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-56