Art. 56
Titolo II

Art. 56

60 / 61
In vigore dal 16 giu 1931
Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, è applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla misura di sicurezza è dal codice condizionata alla qualità o alla quantità della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo a ciò che queste norme dispongono rispetto alle pene che non hanno riscontro nell' del codice penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-56