Titolo II

Art. 52

In vigore dal 16 giu 1931
Quando un minore degli anni quattordici è prosciolto per un fatto commesso prima dell'attuazione del codice penale e preveduto dalla legge del tempo come delitto, il giudice, accertata in ogni caso la pericolosità sociale, applica una misura di sicurezza per la durata di un anno. Allo scadere dell'anno si procede al riesame della pericolosità, osservandosi, anche per gli esami ulteriori, quanto è disposto nell'articolo 208 del codice penale. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando si tratta di un minore riconosciuto non imputabile, à termini dell'articolo 98 del codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-52

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