Titolo II
Art. 55
In vigore dal 16 giu 1931
Le disposizioni del codice penale concernenti le misure di sicurezza si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate dopo l'attuazione del codice per reati precedentemente commessi.
Se trattasi di procedimenti in corso dinanzi la corte di cassazione, le misure di sicurezza sono applicate dal giudice di rinvio o dal giudice di sorveglianza dopo che la corte ha pronunciato sul ricorso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-55