Titolo II
Art. 57
In vigore dal 16 giu 1931
Con decreto del Ministro della giustizia verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e 213, penultimo capoverso, del codice penale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 146. - Mancini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-57