Titolo I
Art. 19 quater
Affidamento degli animali sequestrati o confiscati
In vigore dal 1 ago 2004
Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-19-quater