Art. 57
Titolo II

Art. 57

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In vigore dal 16 giu 1931
Con decreto del Ministro della giustizia verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e 213, penultimo capoverso, del codice penale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 308, foglio 146. - Mancini.
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