Titolo I

Art. 17

In vigore dal 16 giu 1931
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, ogni altra incapacità giuridica preveduta come pena o come effetto penale dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali continua ad essere applicata anche se diversa dalle pene accessorie regolate nel codice penale. Nondimeno alla « sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici » deve considerarsi corrispondente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-17

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