Titolo I

Art. 16

In vigore dal 16 giu 1931
Quando la interdizione dai pubblici uffici o la sospensione da una professione o da un'arte sono prevedute dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali come effetti penali, senza che ne sia stabilita la durata, esse hanno una durata eguale a quella della pena detentiva inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso possono essere oltrepassati il limite massimo e quello minimo stabiliti negli del codice penale abrogato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-16

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