Titolo I

Art. 15

In vigore dal 16 giu 1931
Quando non è stabilita la durata delle pene temporanee indicate nell'articolo precedente, la interdizione temporanea dai pubblici uffici si applica da tre mesi a cinque anni e la interdizione da una professione o da un'arte e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte da quindici giorni a due anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo