Titolo I

Art. 13

In vigore dal 16 giu 1931
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene restrittive della capacità giuridica, si intendono richiamate la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, la interdizione da una professione o da un'arte e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte secondo il codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-13

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