Titolo I
Art. 12
In vigore dal 16 giu 1931
Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui non è indicata la durata, corrisponde:
1° ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni; 2° alla casa di forza, la reclusione da tre a venti anni;
3° alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni;
4° alla reclusione, la reclusione da tre a dieci anni;
5° alla detenzione, la reclusione da due a sette anni;
6° al carcere, la reclusione fino a tre anni;
7° agli arresti, l'arresto da cinque giorni ad un mese.
Quando, invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l'arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso può essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale.
Ai lavori forzati a vita è sostituito l'ergastolo.
Nulla è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle prevedute dal codice penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali.
Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile che stabiliscono la pena di morte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-12