Titolo I

Art. 7

In vigore dal 16 giu 1931
I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la « pena pecuniaria », senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera le lire duemila, e si considerano delitti se la pena supera le lire duemila. Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti. I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-7

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