Titolo I

Art. 4

In vigore dal 16 giu 1931
Per determinare se i reati preveduti dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali anteriori all'attuazione del codice penale sono delitti ovvero contravvenzioni, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-4

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