Titolo I

Art. 1

In vigore dal 16 giu 1931
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale; Visto il R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, che approva il testo definitivo del codice penale; Sentito il parere della Commissione parlamentare istituita à termini dell' della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: . Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti: 1° alle « pene criminali » la pena di morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni; 2° alle « pene correzionali » le pene non indicate nei numeri 1° e 3°; 3° alle « pene di polizia » le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a lire mille. Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-1

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