Titolo I
Art. 1
In vigore dal 16 giu 1931
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, che approva il testo definitivo del codice penale;
Sentito il parere della Commissione parlamentare istituita à termini dell' della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti:
1° alle « pene criminali » la pena di morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;
2° alle « pene correzionali » le pene non indicate nei numeri 1° e 3°;
3° alle « pene di polizia » le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a lire mille.
Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-1