Titolo I
Art. 2
In vigore dal 16 giu 1931
Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di « crimini » per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i delitti che importano le pene indicate nel numero 1° dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-2