Titolo II
Art. 22
In vigore dal 16 giu 1931
Le pene detentive che debbono ancora essere scontate, in tutto o in parte, per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale e per le quali è stata ordinata l'esecuzione in stabilimenti speciali, o in case di custodia o in case di correzione à termini del codice penale abrogato, si scontano, rispettivamente, negli stabilimenti e nei modi indicati dal codice penale e dal regolamento penitenziario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-22