Titolo II
Art. 27
In vigore dal 16 giu 1931
Le disposizioni stabilite dal capo 2° del titolo 3° del libro 1° del codice penale non si applicano ai reati commessi prima dell'attuazione del predetto codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-27