Titolo II
Art. 32
In vigore dal 16 giu 1931
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato non può essere pronunciata in base a reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale. Tuttavia si tiene conto anche dei reati anteriori, quando il condannato commette un altro reato dopo l'attuazione del codice stesso.
Per determinare, agli effetti dell'articolo 106 del codice penale, se una causa di estinzione del reato o della pena abbia estinto anche gli effetti penali, si ha riguardo alla legge più favorevole al reo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-32